Pene inasprite per i reati tributari

Pene inasprite per i reati tributari

D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, art. 39, convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 2019, n. 157

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 (D.L. n. 124/2019) sono entrate in vigore numerose novità tra le quali spiccano la revisione delle norme sui reati penali tributari e le novità in tema di responsabilità degli enti e confisca allargata.

In particolare, la nuova legge:

  • inasprisce le pene per gran parte dei reati tributari (misure note con lo slogan “manette agli evasori”);
  • abbassa alcune soglie di punibilità;
  • introduce, in caso di condanna, la confisca dei beni di cui il condannato abbia disponibilità per un valore sproporzionato al proprio reddito (c.d. confisca allargata);
  • modifica la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, introducendo specifiche sanzioni amministrative per alcuni reati tributari commessi a vantaggio dell’ente (D.Lgs. n. 231/2001).

 

L’art. 39 del D.L. n. 124/2019, modifica molte delle fattispecie penali previste dal D.Lgs. n. 74/2000.

Attenzione: Per una miglior comprensione degli effetti, ricordiamo che l’art. 280 c.p.p., per i delitti per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni, ammette la custodia cautelare in carcere.

La pena detentiva prevista per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti sale da 4 a 8 anni. Resta però immodificata (da un anno e 6 mesi fino a 6 anni), qualora l’ammontare del passivo fittizio sia inferiore a 100.000 euro.

Quando invece i passivi fittizi risultassero superiori a 200.000 euro, scatterà anche la confisca allargata e la responsabilità amministrativa dell’ente. La responsabilità amministrativa per questo reato è prevista anche sotto la soglia dei 200.000, con una sanzione minore

Per il parallelo delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti la pena detentiva sale da 4 a 8 anni per importi non veritieri uguali o superiori a 100.000 euro. La pena rimane quella attuale della reclusione da un anno e sei mesi a 6 anni quando l’importo indicato nelle fatture o nei documenti e relativo ad operazioni inesistenti è inferiore a 100.000 euro, per il periodo d’imposta considerato. La responsabilità amministrativa per questo reato è prevista anche sotto la soglia dei 100.000, con una sanzione minore

Scatta la confisca allargata quando l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a 200.000 euro.

Per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici la pena detentiva sale dai precedenti “da 1 anno e 6 mesi a 6 anni” a “da 3 a 8 anni”. Se l’imposta evasa risulta superiore a 100.000 euro è inoltre prevista la confisca allargata e la responsabilità amministrativa dell’ente. Anche in questo caso è prevista la responsabilità amministrativa a prescindere dall’importo.

In entrambi i casi, i delitti di dichiarazione fraudolenta possono estinguersi con l’integrale pagamento del debito tributario mediante ravvedimento, purché lo stesso intervenga prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di una indagine a suo carico.

La pena detentiva prevista per il delitto di dichiarazione infedele sale “da un minimo di 1 e un massimo di 3 anni” a “un minimo di 2 e un massimo di 4 anni e 6 sei mesi”. Sono ridotte le soglie di punibilità del reato che scatterà qualora il valore dell’imposta evasa sia superiore a 100.000 euro (invece di 150.000) e l’ammontare degli elementi attivi sottratti a imposizione sia superiore a 2 milioni di euro (invece di 3 milioni).

È esclusa la punibilità e non è consentita la confisca allargata quando le valutazioni complessivamente (e non più singolarmente) considerate differiscono da quelle corrette in misura inferiore al 10%. Per il reato di dichiarazione infedele non è contemplata la confisca allargata (a prescindere dall’importo).

La pena detentiva prevista per il delitto di omessa dichiarazione (sia del contribuente che del sostituto d’imposta) sale “da un anno e 6 mesi a 4 anni” a “da 2 a 5 anni”.

La pena detentiva prevista per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili sale “da un anno e 6 mesi a 6 anni” a “da 3 a 7 anni”. Per questo delitto è prevista la responsabilità amministrativa dell’ente ma non anche la confisca allargata.

La cosiddetta “confisca allargata” di cui all’art. 240-bis del codice penale è la possibilità di confiscare denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito.

 

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