Nuovo regime di cassa per le imprese minori 2017
Con la Circolare 13 aprile 2017, n. 11/E l'Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti sul nuovo regime di cassa introdotto dalla legge di Bilancio 2017. La Legge di Bilancio 2017 ha introdotto per le imprese minori in contabilità semplificata un regime “misto” cassa-competenza, caratterizzato da una deroga al criterio della competenza per i ricavi percepiti e le spese sostenute, ferme restando le regole di determinazione ed imputazione temporale dei componenti positivi e negativi, quali: -plusvalenze; -minusvalenze; -sopravvenienze; -ammortamenti; -accantonamenti. Ai fini della determinazione del reddito delle imprese minori, non assumono più rilevanza le rimanenze finali e le esistenze iniziali di merci, lavori in corso su ordinazione di durata sia infrannuale che ultrannuale e titoli. Per le imprese minori i ricavi di cui all’art. 85 del Tuir e gli altri proventi di cui al successivo art. 89 concorrono alla formazione del reddito d’impresa all’atto dell’effettiva percezione e quindi secondo il criterio di cassa. Per gli incassi e i pagamenti con strumenti diversi dal denaro contante occorre :
STRUMENTO di PAGAMENTO | MOMENTO RILEVANTE | |
ASSEGNO BANCARIO o CIRCOLARE | I ricavi si considerano percepiti e le spese sostenute nel momento in cui avviene la materiale consegna dell’assegno dall’emittente al ricevente. |
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BONIFICO |
I ricavi si considerano percepiti quando la somma di denaro può essere effettivamente utilizzata (alla c.d. “data disponibile”) Le spese si considerano sostenute quando la somma di denaro è uscita dalla disponibilità dell’imprenditore. |
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CARTA di CREDITO / DEBITO | I ricavi si considerano percepiti e le spese sostenute nel momento in cui avviene l’utilizzo della carta. |
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